Condizioni Generali di vendita
CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI E
ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI
TURISTICI - Aggiornate a Luglio 2018 da ASTOI
CONTENUTO DEL
CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono
parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni
generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta
nel catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la
conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore. Essa
viene inviata dal tour operator al viaggiatore o all'agenzia di
viaggio, quale mandataria del viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto
di riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere la proposta di
compravendita di pacchetto turistico, il viaggiatore deve tener bene a
mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e per i soggetti per i
quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per
come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le
presenti condizioni generali.
1. FONTI LEGISLATIVE
La
vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da
fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata
dal Codice del Turismo, specificamente dagli artt. 32 al 51- novies per
come modificato dal decreto Legislativo 21 maggio 2018 n.62, di
recepimento ed attuazione della Direttiva UE 2015/2302 nonché dalle
disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto
applicabili.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e
l’intermediario del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si rivolge,
devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in
base alla legislazione vigente, anche regionale o comunale, stante la
specifica competenza. L’Organizzatore e l’intermediario rendono noti
ai terzi, prima della conclusione del contratto, gli estremi della
polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da
responsabilità civile professionale, nonché gli estremi delle altre
polizze di garanzia facoltative od obbligatorie, a tutela dei
viaggiatori per la copertura di eventi che possano incidere sulla
effettuazione o esecuzione della vacanza, come annullamento del viaggio,
o copertura di spese mediche, rientro anticipato, smarrimento o
danneggiamento bagaglio, nonché gli estremi della garanzia contro i
rischi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore e
dell’intermediario, ciascuno per quanto di propria competenza, ai fini
della restituzione delle somme versate o del rientro del viaggiatore
presso la località di partenza ove il pacchetto turistico includa il
servizio di trasporto.
Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod.
Tur., l’uso nella ragione o denominazione sociale delle parole “agenzia
di viaggio”, “agenzia di turismo” , “tour operator”, “mediatore di
viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di
natura similare, è consentito esclusivamente alle imprese abilitate di
cui al primo comma.
3. DEFINIZIONI
Ai fini del contratto di pacchetto turistico si intende per:
a)
professionista, qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata
che, nell'ambito della sua attività commerciale, industriale,
artigianale o professionale nei contratti del turismo organizzato
agisce, anche tramite altra persona che opera in suo nome o per suo
conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola
servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai
sensi della normativa di cui al Codice del Turismo.
b)
organizzatore, un professionista che combina pacchetti e li vende o li
offre in vendita direttamente o tramite o unitamente ad un altro
professionista, oppure il professionista che trasmette i dati relativi
al viaggiatore a un altro professionista
c) venditore, il
professionista, diverso dall’organizzatore, che vende o offre in vendita
pacchetti combinati da un organizzatore.
d) viaggiatore,
chiunque intende concludere un contratto, o stipula un contratto o è
autorizzato a viaggiare in base a un contratto concluso, nell'ambito di
applicazione della legge sui contratti del turismo organizzato.
e) stabilimento, lo stabilimento definito dall'articolo 8, lettera e), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
f)
supporto durevole, ogni strumento che permette al viaggiatore o al
professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente
indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di
tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che consente la
riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
g)
circostanze inevitabili e straordinarie, una situazione fuori dal
controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui
conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le
ragionevoli misure;
h) difetto di conformità, un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto.
i)
punto vendita, qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla
vendita al dettaglio o sito web di vendita al dettaglio o analogo
strumento di vendita online, anche nel caso in cui siti web di vendita
al dettaglio o strumenti di vendita online sono presentati ai
viaggiatori come un unico strumento, compreso il servizio telefonico;
l) rientro, il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti contraenti.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
la
combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici, quali:
l. il trasporto di passeggeri; 2. l'alloggio che non costituisce parte
integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini
residenziali, o per corsi di lingua di lungo periodo; 3. il noleggio di
auto, di altri veicoli o motocicli e che richiedano una patente di
guida di categoria A; 4. qualunque altro servizio turistico che non
costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai
numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario o assicurativo,
ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica
almeno una delle seguenti condizioni:
l) tali servizi sono
combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore
o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un
contratto unico per tutti i servizi;
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori, sono:
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;
2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione "pacchetto" o denominazione analoga;
2.4)
combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista
consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi
di servizi turistici, oppure acquistati presso professionisti distinti
attraverso processi collegati di prenotazione per via telematica ove il nome del
viaggiatore, gli estremi del pagamento e l'indirizzo di posta
elettronica sono trasmessi dal professionista con cui è concluso il
primo contratto a uno o più professionisti e il contratto con
quest'ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24
ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico.
5. CONTENUTO DEL CONTRATTO - PROPOSTA D’ACQUISTO E DOCUMENTI DA FORNIRE
1.
Al momento della conclusione del contratto di vendita di pacchetto
turistico o, comunque, appena possibile, l'organizzatore o il venditore,
fornisce al viaggiatore una copia o una conferma del contratto su un
supporto durevole.
2. Il viaggiatore ha diritto a una copia
cartacea qualora il contratto di vendita di pacchetto turistico sia
stato stipulato alla contemporanea presenza fisica delle parti.
3.
Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali,
definiti all'articolo 45, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, una copia o la conferma del contratto di
vendita di pacchetto turistico è fornita al viaggiatore su carta o, se
il viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole.
4. Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.
6. INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE - SCHEDA TECNICA
1. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario comunicano al viaggiatore le seguenti informazioni:
a)
orari, località di sosta intermedia e coincidenze. Nel caso in cui
l'orario esatto non sia ancora stabilito, l'organizzatore e, se del
caso, il venditore, informano il viaggiatore dell'orario approssimativo
di partenza e ritorno;
b) informazioni sull’identità del
vettore aereo operativo, ove non nota al momento della prenotazione,
giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, comma 2 Reg. Ce
2111/05: “Se l’identità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei
effettivi non è ancora nota al momento della prenotazione, il contraente
del trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia informato del nome
del vettore o dei vettori aerei che opereranno in quanto vettori aerei
effettivi per il volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente
del trasporto aereo farà in modo che il passeggero sia informato
dell’identità del vettore o dei vettori aerei effettivi non appena la
loro identità sia stata accertata ed il loro eventuale divieto operativo
nell’Unione Europea”.
c) ubicazione, caratteristiche
principali e, ove prevista, la categoria turistica dell'alloggio ai
sensi della regolamentazione del paese di destinazione;
d) i pasti forniti inclusi o meno;
e) visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto;
f)
i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un
gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
g) la lingua in cui sono prestati i servizi;
h)
se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e,
su richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull'idoneità del
viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggiatore.
Richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di esecuzione di
taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa la
necessità di ausilio in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la
richiesta di pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno,
dovranno essere avanzate in fase di richiesta di prenotazione e
risultare oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e
l’Organizzatore, se del caso anche per il tramite dell’agenzia di
viaggio mandataria.
i) il prezzo totale del pacchetto
comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi
aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione
delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente
calcolabili prima della conclusione del contratto, un'indicazione del
tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora
sostenere;
j) le modalità di pagamento, compreso l’eventuale
importo o percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il
calendario per il versamento del
saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
k)
il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di
cui all'articolo 41, comma 5, lettera a), prima dell'inizio del
pacchetto per l'eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato
raggiungimento del numero;
l) le informazioni di carattere
generale concernenti le condizioni in materia di passaporti e\o visti,
compresi i tempi approssimativi per l'ottenimento dei visti, e le
formalità sanitarie del paese di destinazione;
m) informazioni
sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque
momento prima dell'inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate
spese di recesso, o, se previste, le spese di recesso standard richieste
dall'organizzatore ai sensi dell'articolo 41, comma l del D.Lgs.
79/2011 e specificate al successivo art. 10 comma 3;
n)
informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di
un'assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto
da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il
rimpatrio, in caso di infortunio, malattia o decesso;
o) gli estremi della copertura di cui all'articolo 47, commi l, 2 e 3 Dlgs. 79/2011.
2. L’organizzatore predispone in catalogo
o nel programma fuori catalogo – anche su supporto elettronico o per
via telematica - una scheda tecnica. In essa sono contenute le
informazioni tecniche relative agli obblighi di legge cui è sottoposto
il Tour Operator, quali a titolo esemplificativo:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o S.C.I.A dell’organizzatore;
- estremi delle garanzie per i viaggiatori ex art. 47 Cod. Tur.
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 39 Cod. Tur.)
7. PAGAMENTI
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere corrisposta:
a) la quota d’iscrizione o gestione pratica ( vedi art. 8);
b)
acconto sul prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o
nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. Il
saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro il termine stabilito
dal Tour Operator nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione
del servizio\pacchetto turistico richiesto.
2. Per le
prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo
per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al
momento della sottoscrizione della proposta di acquisto.
3. La
mancata ricezione da parte dell’Organizzatore delle somme sopra
indicate, alle date stabilite, al pari della mancata rimessione al Tour
Operator delle somme versate dal Viaggiatore all’intermediario,
comporterà la automatica risoluzione del contratto da comunicarsi con
semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia
intermediaria, o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato,
del viaggiatore e ferme le eventuali azioni di garanzia ex art. 47
D.Lgs. 79/2011 esercitabili dal viaggiatore. Il saldo del prezzo si
considera avvenuto quando le somme pervengono all’organizzatore
direttamente dal viaggiatore o per il tramite dell’intermediario dal
medesimo viaggiatore scelto.
8. PREZZO
Il prezzo del
pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a
quanto indicato in catalogo, o programma fuori catalogo ed agli
eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori
catalogo successivamente intervenuti, o nel sito web dell’Operatore.
Esso potrà essere variato, in aumento o in diminuzione, soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per
tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in
vigore alla data di pubblicazione del programma, come riportata nella
scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali
aggiornamenti pubblicati sui siti web.
In ogni caso il prezzo non può
essere aumentato nei 20 giorni che precedono la partenza e la revisione
non può essere superiore al 8% del prezzo nel suo originario ammontare.
In caso di diminuzione del prezzo, l'organizzatore ha
diritto a detrarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche
effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a
fornire la prova su richiesta del viaggiatore.
Il prezzo è composto da:
a) quota di iscrizione o quota gestione pratica;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita all’intermediario o al viaggiatore;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o spese mediche o altri servizi richiesti;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza.
e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
1.
Il Tour Operator si riserva il diritto di modificare unilateralmente le
condizioni del contratto, diverse dal prezzo, ove la modifica sia di
scarsa importanza. La comunicazione viene effettuata in modo chiaro e
preciso attraverso un supporto durevole, quale ad esempio la posta
elettronica.
2. Se prima della partenza l’organizzatore abbia
necessità di modificare in modo significativo una o più caratteristiche
principali dei servizi turistici di cui all’art. 34 comma 1 lett. a)
oppure non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal
viaggiatore e già accettate dall’Organizzatore, oppure propone di
aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8%, il viaggiatore può
accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza
corrispondere spese di recesso.
3. Ove il viaggiatore non
accetti la proposta di modifica di cui al comma 2, esercitando il
diritto di recesso, l'organizzatore potrà offrire al viaggiatore un
pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore.
4.
L’organizzatore informa via mail, senza ingiustificato ritardo, il
viaggiatore in modo chiaro e preciso delle modifiche proposte di cui al
comma 2 e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi del
comma 6.
5.Il viaggiatore comunica la propria scelta
all'organizzatore o all'intermediario entro due giorni lavorativi dal
momento in cui ha ricevuto l'avviso indicato al comma1. In difetto di
comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata
dall’organizzatore si intende accettata.
6. Se le modifiche
del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto
sostitutivo di cui al comma 2 comportano un pacchetto di qualità o costo
inferiore, il viaggiatore ha diritto a un'adeguata riduzione del
prezzo.
7. In caso di recesso dal contratto di vendita di
pacchetto turistico ai sensi del comma 2, e se il viaggiatore non
accetta un pacchetto sostitutivo, l'organizzatore rimborsa senza
ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso dal
contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore
ed ha diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del
contratto, tranne nei casi di seguito indicati:
a. Non è
previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto
turistico quando la cancellazione dello stesso dipende dal mancato
raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente
richiesto;
b. Non è previsto alcun risarcimento derivante
dall’annullamento del pacchetto turistico quando l’organizzatore
dimostri che il difetto di conformità sia imputabile a causa di forza
maggiore e caso fortuito.
c. Non è altresì previsto alcun
risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando
l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità è imputabile al
viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura di servizi turistici
inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o
inevitabile.
8. Per gli annullamenti diversi da quelli di cui
al comma 7 lettere a), b) e c), l’organizzatore che annulla, restituirà
al viaggiatore una somma pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed
effettivamente incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di
viaggio.
9. La somma oggetto della restituzione non sarà mai
superiore al doppio degli importi di cui il viaggiatore sarebbe in pari
data debitore secondo quanto previsto dall’art. 10, 3° comma qualora
fosse egli ad annullare.
10. RECESSO DEL VIAGGIATORE
1. Il viaggiatore può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo in misura eccedente l' 8%;
-
modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto
oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione
del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta
dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima
della partenza e non accettata dal viaggiatore;
- non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già accettate dall’Organizzatore.
Nei casi di cui sopra, il viaggiatore può:
- accettare la proposta alternativa ove formulata dall’organizzatore;
-
richiedere la restituzione delle somme già corrisposte. Tale
restituzione dovrà essere effettuata nel termine di legge indicato
all’articolo precedente.
2. In caso di circostanze inevitabili
e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue
immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale nell’esecuzione
del pacchetto o sul trasporto passeggeri verso la destinazione, il
viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del
pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso
integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto
all’indennizzo supplementare.
3. Al viaggiatore che receda dal
contratto prima della partenza per qualsiasi motivo, anche imprevisto e
sopraggiunto, al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o di
quelle previste dall’art. 9, comma 2, saranno addebitati –
indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art.7 comma 1 –
il costo individuale di gestione pratica, l’eventuale corrispettivo di
coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del
contratto o per altri servizi già resi, oltre alla percentuale di penale
nelle misure sottoelencate:
-25% dell’ammontare del costo complessivo se la rinuncia perviene a Itermar fino a 30 gg prima della partenza;
-50% dell’ammontare del costo complessivo se la rinuncia perviene a Itermar fino a 21 gg prima della partenza;
-75% dell’ammontare del costo complessivo se la rinuncia perviene a Itermar fino a 3 gg prima della partenza;
-100% dopo tali termini.
Eventuali
condizioni più restrittive sono legate a periodi di alta stagione o di
piena occupazione delle strutture, che verranno comunicate al
viaggiatore in fase di preventivo e quindi prima della conclusione del
contratto.
La non imputabilità al viaggiatore della
impossibilità di usufruire della vacanza non legittima il recesso senza
penali, previsto per legge solo per le circostanze oggettive
riscontrabili presso la località meta della vacanza di cui al comma 2 o
per le ipotesi di cui al comma 1, essendo prevista la possibilità di
garantirsi dal rischio economico connesso all’annullamento del
contratto, con stipula di apposita polizza assicurativa, laddove non
prevista in forma obbligatoria dall’organizzatore.
4. Nel caso
di gruppi precostituiti le penali da recesso saranno oggetto di accordo
specifico di volta in volta alla firma del contratto.
5.
Dalla indicazione della percentuale di penale sopra indicata sono
esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei voli di linea con tariffe
speciali. In questi casi le condizioni relative alle penalità di
cancellazione sono deregolamentate e molto più restrittive e sono
previamente indicate in fase di quotazione del pacchetto di viaggio.
6.
L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e
offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati
per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare
se:
- il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al
minimo previsto dal contratto e l’organizzatore comunica il recesso dal
contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in
ogni caso non più tardi di venti giorni prima dell’inizio del pacchetto
in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette giorni prima
dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei
giorni, di quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di
viaggi che durano meno di due giorni;
- l’organizzatore non è in
grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e
straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza
ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto.
7.
L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 2
e 6 senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal
recesso. Nei suddetti casi si determina la risoluzione dei contratti
funzionalmente collegati stipulati con terzi.
8. In caso di
contratti negoziati fuori dai locali commerciali, il viaggiatore ha
diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un
periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o
dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni
preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna
motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite
rispetto alle offerte concorrenti, il diritto di recesso è escluso. In
tale ultimo caso, l’organizzatore documenta la variazione di prezzo
evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso.
11.
RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZIONE E
SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA’ IN CORSO DI ESECUZIONE – OBBLIGHI DEL
VIAGGIATORE – TEMPESTIVITA’ DELLA CONTESTAZIONE
1.
L'organizzatore è responsabile dell'esecuzione dei servizi turistici
previsti dal contratto di vendita di pacchetto turistico,
indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono essere
prestati dall'organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando
agiscono nell'esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera
si avvalga o da altri fornitori di servizi turistici ai sensi
dell'articolo 1228 del codice civile.
2. Il viaggiatore, in
ossequio agli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli articoli
1175 e 1375 del codice civile, informa l'organizzatore, direttamente o
tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze
del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante
l'esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di vendita
di pacchetto turistico.
3. Se uno dei servizi turistici non è
eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di vendita di pacchetto
turistico, l'organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno
che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso,
tenendo conto dell'entità del difetto di conformità e del valore dei
servizi turistici interessati dal difetto. Se l'organizzatore non pone
rimedio al difetto, il viaggiatore ha diritto alla riduzione del prezzo
nonché al risarcimento del danno che abbia subito in conseguenza del
difetto di conformità, a meno che l’organizzatore dimostri che il
difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o ad un terzo estraneo
alla fornitura dei servizi turistici o è a carattere inevitabile o
imprevedibile oppure dovuto a circostanze straordinarie ed inevitabili.
4.
Fatte salve le eccezioni di cui sopra, se l'organizzatore non pone
rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato
dal viaggiatore con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2,
questi può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle
spese necessarie, ragionevoli e documentate; se l'organizzatore rifiuta
di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario avviarvi
immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine.
Se
un difetto di conformità costituisce un inadempimento di non scarsa
importanza e l’organizzatore non vi ha posto rimedio con la
contestazione tempestiva effettuata dal viaggiatore, in relazione alla
durata ed alle caratteristiche del pacchetto, il viaggiatore può
risolvere il contratto con effetto immediato, o chiedere – se del caso –
una riduzione del prezzo, salvo l’eventuale risarcimento del danno.
L’Organizzatore,
qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire, per
qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del viaggiatore, una
parte essenziale dei servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre
adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio
programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del
viaggiatore, oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti della differenza
tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate.
Il
viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non
sono comparabili con quanto convenuto nel contratto o se la riduzione del
prezzo concessa è inadeguata. Qualora non risulti possibile alcuna
soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta
dall’organizzatore venga rifiutata dal viaggiatore poiché non
comparabile a quanto convenuto nel contratto o poiché la concessa
riduzione del prezzo è inadeguata, l’organizzatore fornirà senza
supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello
originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso
luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di
mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il
costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate
fino al momento del rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA
1.
Il viaggiatore previo preavviso dato all'organizzatore su un supporto
durevole entro e non oltre sette giorni prima dell'inizio del pacchetto,
può cedere il contratto di vendita di pacchetto turistico a una persona
che soddisfa tutte le condizioni per la fruizione del servizio.
2.
Il cedente e il cessionario del contratto di vendita di pacchetto
turistico sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del
prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi
comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche,
risultanti da tale cessione.
3. L'organizzatore informa il
cedente dei costi effettivi della cessione, che non eccedono le spese
realmente sostenute dall'organizzatore in conseguenza
della cessione
del contratto di vendita di pacchetto turistico e fornisce al cedente la
prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi
risultanti dalla cessione del contratto.
13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
1.
Fermo l’obbligo di tempestiva comunicazione del difetto di conformità,
per come previsto all’art. 11 comma 2, i viaggiatori devono attenersi
ai seguenti obblighi:
2. Per le norme relative all’espatrio
dei minori si rimanda espressamente a quanto indicato nel sito della
Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in
possesso di un documento personale valido per i viaggi all’estero ovvero
passaporto o, per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per
l'espatrio. Per quanto riguarda l’uscita dal Paese dei minori di anni 14
e per quelli per cui è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla
Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate
sul sito della Polizia di Stato
http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.
3. I cittadini
stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso le
loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi
canali informativi governativi ufficiali.
In ogni caso i viaggiatori
provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento
presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali
Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito
www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero
06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale
verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più
viaggiatori potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.
4.
I viaggiatori dovranno in ogni caso informare l’intermediario e
l’organizzatore della propria cittadinanza al momento della richiesta di
prenotazione del pacchetto turistico o servizio turistico e, al momento
della partenza dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei
certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro
documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei
visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero
eventualmente richiesti.
5. Inoltre, al fine di valutare la
situazione di sicurezza socio\politica, sanitariae ogni altra
informazione utile relativaai Paesi di destinazione e, dunque,
l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare il
viaggiatore avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di
carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate
attraverso il sito istituzionale della Farnesina
www.viaggiaresicuri.it.
Le informazioni di cui sopra non sono
contenute nei cataloghi dei T.O. - on line o cartacei – poichéessi
contengono informazioni descrittive di carattere generale per come
indicate nell’art.34 del codice del Turismo e non informazioni
temporalmentemutevoli. Le stesse pertanto dovranno essere assunte a cura
dei viaggiatori.
6. Ove alla data di prenotazione la
destinazione prescelta risultasse, dai canali informativi
istituzionali, località soggetta ad “avvertimento” per motivi di
sicurezza, il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il
recesso non potrà invocare, ai fini dell’esonero o della riduzione della
richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno della
causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese.
7.
I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di
normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi
destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro
dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni
amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I
viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che
l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa del
mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese
necessarie al loro rimpatrio.
8. Il viaggiatore è tenuto a
fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli
elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di
quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è
responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto
di surrogazione.
9. Il viaggiatore comunicherà altresì per
iscritto all’organizzatore, all’atto della proposta di compravendita di
pacchetto turistico e quindi prima dell’invio della conferma di
prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore, le particolari
richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici
sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione
e risultare in ogni caso oggetto di specifico accordo tra il
viaggiatore e l’Organizzatore ( cfr art. 6, comma 1° lett. h)
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La
classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in
catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle
espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del Paese in
cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali
riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri della
UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture
commercializzate quale “Villaggio Turistico” l’organizzatore si riserva
la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione
della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e
conseguente accettazione della stessa da parte del viaggiatore.
15. REGIME DI RESPONSABILITA'
L’organizzatore
risponde dei danni arrecati al viaggiatore a motivo dell’inadempimento
totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le
stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori
dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del
viaggiatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da
quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal
fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da
circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in
contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze
che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza
professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
L’intermediario
presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto
turistico non risponde delle obbligazioni relative alla
organizzazione ed esecuzione del viaggio, ma è responsabile
esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di
intermediario e per l’esecuzione del mandato conferitogli dal
viaggiatore, per come specificamente previsto dall’art. 50 del Codice
del Turismo compresi gli obblighi di garanzia di cui all’art. 47
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO E PRESCRIZIONE
I
risarcimenti di cui agli artt. 43 e 46 del Cod. Tur. e relativi termini
di prescrizione, sono disciplinati da quanto in esso previsto e comunque
nei limiti stabiliti dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano
le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli
articoli 1783 e 1784 del codice civile, ad eccezione dei danni alla
persona non soggetti a limite prefissato.
a. Il diritto alla
riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni per le modifiche del
contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo,
si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del
viaggiatore nel luogo di partenza.
b. Il diritto al
risarcimento del danno alla persona si prescrive in tre anni a decorrere
dalla data di rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più
lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla persona dalle
disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto.
17. POSSIBILITA’ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE TRAMITE IL VENDITORE
1.
Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi
all’esecuzione del pacchetto direttamente al venditore tramite il quale
lo ha acquistato, il quale, a sua volta, li inoltra tempestivamente
all’organizzatore.
2. Ai fini del rispetto dei termini o
periodi di prescrizione, la data in cui il venditore riceve messaggi,
richieste o reclami di cui al comma precedente, è considerata la data di
ricezione anche per l’organizzatore.
18. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L'organizzatore
presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore in difficoltà
anche nelle circostanze di cui all'articolo 42, comma 7, in particolare
fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle
autorità locali e all'assistenza consolare e assistendo il viaggiatore
nell'effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi
turistici alternati.
L'organizzatore può pretendere il
pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il
problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa,
nei limiti delle spese effettivamente sostenute.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se
non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile,
stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici
dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro
le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o
malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita e\o
danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di
assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei
confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e
con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle
condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli
messi a disposizione dei Viaggiatori al momento della partenza.
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore
potrà proporre al viaggiatore - sul catalogo, sulla documentazione, sul
proprio sito internet o in altre forme – modalità di risoluzione
alternativa delle contestazioni insorte. In tal caso l’organizzatore
indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti
che tale adesione comporta.
21. GARANZIE AL VIAGGIATORE - FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIATORI (art. 47 Cod. Tur.)
I
contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie
prestate dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggio intermediario che,
per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un
singolo Paese garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento
dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato
per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del
viaggiatore. Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per
conto dell’Organizzatore, è tenuto a prestare la garanzia sono indicati
nel catalogo e\o sito web dell’Organizzatore medesimo e potranno
altresì essere indicati nella conferma di prenotazione dei servizi
richiesti dal viaggiatore. Le modalità per accedere alla garanzia e i
termini di presentazione dell’istanza volta al rimborso delle somme
versate sono indicati nel sito del “Fondo ASTOI a Tutela dei
Viaggiatori”, all’indirizzo www.fondoastoi.it,
in quanto soggetto giuridico al quale aderisce ITERMAR s.r.l. Al fine
di evitare di incorrere in decadenze, si consiglia di tenere bene a
mente i termini indicati per la presentazione delle istanze. Resta
inteso che il decorso del termine dovuto ad impossibilità di
presentazione dell’istanza e non ad inerzia del viaggiatore, consente la
remissione nei termini medesimi. L’indirizzo web del Fondo ASTOI a
Tutela dei Viaggiatori” è riportato altresì nei siti, nei cataloghi e
nei documenti relativi al contratto di acquisto di pacchetto
22. MODIFICHE OPERATIVE
In
considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i
cataloghi che riportano le informazioni relative alle modalità di
fruizione dei servizi, si rende noto che gli orari e le tratte dei
voli indicati nella accettazione della proposta di compravendita dei
servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva
convalida. A tal fine il viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi
alla propria Agenzia prima della partenza. L’Organizzatore informerà i
passeggeri circa l’identità del vettore\i effettivo\i nei tempi e con
le modalità previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005. (richiamato
all’art.5).
ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I
contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto,
del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato
servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale
di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, non godono
delle tutele previste in favore dei viaggiatori dalla Direttiva europea
2015/2302.
Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via
telematica, un singolo servizio turistico, è tenuto a rilasciare
al viaggiatore i documenti relativi a questo servizio, che riportino la
somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere considerato
organizzatore di viaggio.
B) INFORMATIVA PRIVACY
Si
informano i signori viaggiatori che i loro dati personali , il cui
conferimento è necessario per permettere la conclusione e l’esecuzione
del contratto di viaggio, saranno trattati in forma manuale e/o
elettronica nel rispetto della normativa vigente. L'eventuale rifiuto
comporterà l'impossibilità di perfezionamento e conseguente esecuzione
del contratto. L’esercizio dei diritti previsti dalla normativa vigente
– a titolo esemplificativo: diritto di richiedere l’accesso ai dati
personali , la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; il diritto di
proporre reclamo a un'autorità di controllo – potrà essere esercitato
nei confronti del titolare del trattamento. Per ogni più ampia
informazione sul trattamento dei dati da parte dell’organizzatore si
rimanda alla specifica sezione del sito www.itermar.it, contenente la
Privacy Policy.
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N° 38/2006.
“La
legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la
prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero.